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L’attuale classificazione dei vini è regolata da una legge che valorizza e tutela sia la qualità del prodotto sia il produttore (legge n. 164/1992). In base a tale legge si distinguono i vini nelle seguenti categorie:
Vini da tavola: devono semplicemente essere genuini e sani. Non si può indicare sull’etichetta né il vitigno né la zona di produzione. Una volta si chiamavano vini comuni, poi è subentrata la dizione vini da pasto e infine l’attuale (vini da tavola).
Vini a Indicazione Geografica Tipica: sono posti in commercio con l’indicazione geografica d’origine e devono essere prodotti con vitigni previsti dalla legge. Sono la selezione dei precedenti vini da tavola.
Vini a Denominazione di Origine Controllata: in questo caso il produttore è tenuto a indicare la zona di produzione dei vitigni, la resa per ettaro dell’uva, la gradazione alcolica minima, le tecniche di produzione, l’invecchiamento. Il vino deve essere sottoposto a controlli chimico-
Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita:
Vini di Qualità, Prodotto in Regione Determinata: in questa categoria si distinguono poi, in base al tipo di vino:
Vino Spumante di Qualità Prodotto in Regione Determinata;
Vino Frizzante di Qualità, Prodotto in Regione Determinata;
Vino Liquoroso di Qualità, Prodotto in Regione Determinata;
La legge che regola la produzione e la commercializzazione dei vini è soggetta a cambiamenti, soprattutto integrazioni o modifiche, al fine di renderla sempre efficace e attuale con i tempi.